Art. 1.
(Delega).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle associazioni e delle fondazioni riconosciute come persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche, nonché nuove norme sulla procedura civile al fine di garantire il coordinamento della nuova disciplina stabilita dai medesimi decreti legislativi con le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
      2. I decreti legislativi previsti dal comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, prevedono, altresì, il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
      3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il termine di due mesi dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono comunque emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nel mese antecedente allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di tre mesi.

 

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      5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.